Le altezze minime degli ambienti della farmacia sono quelle fissate dal D.M. 5 luglio 1975 e dai Regolamenti Edilizi e d’Igiene del Comune di appartenenza.
Le altezze minime a Roma
In generale, per il Comune di Roma:
- 3,00 m di altezza utile per gli spazi commerciali, cioè esposizione e vendita;
- 2,70 m per uffici, locali multifunzione, spogliatoi e laboratorio galenico;
- 2,40 m per disimpegni, antibagni e bagni.
La tolleranza del 2%
Il comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) dispone che “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali”.
Questo orientamento è stato recepito dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, con un chiarimento sulle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta 08/2011 (requisiti di carattere generale per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie – 0.1 requisiti strutturali e tecnologici generali).
Di conseguenza, nella Regione Lazio alle altezze minime fissate dal D.M. 5 luglio 1975 e dai regolamenti locali si può applicare una tolleranza del 2%. Per esempio, un’area vendita alta 2,94 m rientra nella tolleranza rispetto ai 3,00 m richiesti.
Le altezze sono tra i primi punti verificati dagli ispettori durante il sopralluogo SISP: conviene misurarle prima di scegliere un locale.
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